S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
39 anni a difesa della categoria

Notizie in primo piano

TERZO PENSIERO SULPL IPOTESI NUOVO CNL - ULTIMA BEFFA FIRMATA DA cgil, cisl, uil e csa A DANNO E SULLE SPALLE DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA!

Screenshot 20220910 211957 WhatsApp

 

https://sulplnazionale.wordpress.com/2022/09/10/ipotesi-rinnovo-contratto-funzioni-locali-2019-2021analisi-sezione-polizia-locale/

IPOTESI RINNOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021

ANALISI Sezione Polizia Locale – sarà davvero così remunerativo come cgil,cisl, uil e csa affermano??!!anche sul giuridico?!e le risorse dei fondi saranno sufficienti!- SECONDO NOI NO!!!

  • 96 Progressione Area Istruttori che risultano titolari di funzioni di coordinamento “differenza stipendiale” incrementata di € 350;

Art.97 “Indennità di funzione” gli Enti possono erogare fino ad un massimo € 3000 annui lordi elevabile fino ad un massimo di €4000 per il personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (E.Q.), tutto demandato alla contrattazione integrativa. Ancora una volta tutto demandato alla volontà degli Enti ed alla contrattazione decentrata con disparità di trattamento dovuta alla capienza del fondo ex art.15 CNL, ciò determinerà diversità di   trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni.

  • 98 “utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” cosa prevedeva l’art. 56 quater CNL 21 maggio 2018: Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti…omissis…a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; ecco la nuova formulazione: 2. Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018. Compressa e cancellata la facoltà dei lavoratori di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche, già riconosciuta dalla giurisprudenza in diverse sentenze;

  • Incremento di € 16,66 mensili lordi dell’indennità di vigilanza – Art.99 - queste risorse saranno sufficienti a pagare l’aumento delle bollette delle Famiglie dei Lavoratori della P.L.!!!!
  • Indennità di servizio esterno Art. 100, ancora forbici salariali incrementata da €1,00 a 15,00. Ancora una volta il dettato contrattuale determinerà diversità di trattamento tra lavoratori che svolgono il medesimo servizio, sarà infatti la capienza del fondo di ciascun Ente che determinerà il valore dell’indennità di servizio esterno.
  • Lavoro festivo infrasettimanale art.30 Comma 4 lett.d): “d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.” Ancora compressione della volontà del lavoratore di poter usufruire del corrispondente riposo compensativo infatti tanto prevede l’art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie alla lettera ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
  • Queste le risorse di incremento del fondo art. 79 b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
  • Perché per il personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziale è stato così previsto e nulla per la Polizia Locale: Art. 105 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziali 1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire all’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate. Perché si sono dimenticati che anche la Polizia Locale per effettuare il regolare servizio ha necessità di indossare abiti da lavoro (l’uniforme) e soprattutto i dispositivi di sicurezza e quindi nulla hanno previsto in tal senso. Dov’erano i sindacati confederali!? E il CSA!?!?! 
  • Strano che le Sezioni speciali da una - per la Polizia Locale - siano passate a quattro? Ognuno tragga le proprie considerazioni!

I LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE SAPRANNO ANALIZZARE QUANTO SOPRA!!!!

NOI DICIAMO SEMPRE LA VERITA’

contratto_e_Polizia_Locale.docx

contratto_e_Polizia_Locale.pdf

ipotesi_CCNL_Funzioni_locali_2019_2021.pdf

 

IPOTESI CNL - CI CONFRONTIAMO CON LA BASE IN DATA 11.09.22 - PRIMO INCONTRO - IN REMOTO. PER DIRIGENTI E RSU INVIATE L'ADESIONE A: segreteria@sulpl.it - consulenzalegale@diccap.it

PRIMO INCONTRO DELLA STRUTTURA - CON I PROPRI DIRIGENTI E NUOVE RSU - SULL'IPOTESI DEL CNL 2019/2021. FORMAZIONE SINDACALE CHE SARA' TENUTA DAI SEGRETARI DOTT. GIUSEPPE BONFILIO E MARIO ASSIRELLI. NEI PROSSIMI MESI EFFETTUEREMO ALTRI PERIODICI INCONTRI SIA IN REMOTO CHE IN PRESENZA (I COORDINATORI REGIONALI POSSONO ORGANIZZARE GIORNATE FORMATIVE SUL CNL PRESSO LE LORO SEDI) PROPRIO SU QUESTO ARGOMENTO E, NATURALMENTE, CONTINUEREMO CON LA FORMAZIONE SINDACALE ORDINARIA COM'E' BUONA ABITUDINE DI QUESTA O.S. PER AVERE LA BASE SEMPRE AGGIORNATA!!!

VI SARA' INVIATO IL LINK 24 ORE PRIMA DELL'INCONTRO.

FORMAZIONE SINDACALE SUL NUOVO CNL

 

ipotesi_CCNL_Funzioni_locali_2019_2021.pdf

 

E’ stata sottoscritta ieri 4 agosto 2022 l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Viene quindi firmata l’ipotesi di CNL con il periodo di copertura già scaduto il 31 dicembre 2021, i lavoratori ricorderanno che questa discrasia è dovuto al ritardo accumulatosi, che di fatto ha sottratto ai lavoratori un rinnovo contrattuale con conseguente mancato adeguamento delle risorse arretrate.
E’ stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale risalente al CNL 31 marzo 1999 con la previsione di 4 aree: degli operatori, operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
La revisione del sistema di classificazione del personale non tiene conto delle esigenze particolari dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, in materia, i quali per la gestione dei servizi hanno necessità di un sistema che preveda un’articolazione a catena di Comando, indispensabile per lavoratori di Polizia.
Non è stata risolta la questione del lavoro festivo infrasettimanale che ha generato nel corso degli anni una notevole mole di contenziosi.
Previsto l’aumento dell’indennità di vigilanza per € 200,00 annue lordi.
Resta la forbice sull’indennità di lavoro esterno, commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, seppur con aumento nei nuovi valori da € 1,00 a € 15,00 questo continuerà a determinare disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse funzioni legate alla capienza dei fondi dei vari enti.
Il sistema delle progressioni orizzontali resta invariato, a nostro avviso, le PEO dovrebbero essere concesse, come in altri comparti con il criterio dell’anzianità di servizio.
L’incremento retributivo medio del comparto arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa 1.727,63 euro.
Nell’ipotesi è stata  prevista una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e inserita una nuova sezione per le professioni ordinistiche.
Viene disciplinato, come per le funzioni centrali, anche il lavoro a distanza nelle tipologie di lavoro agile e lavoro da remoto in sostituzione della tipologia di telelavoro.
Resta confermato l’incontro di formazione per i nostri quadri e RSU per l’11 settembre 2022, ulteriori comunicati verranno diramati nei prossimi giorni.
La Segreteria Generale
05.08.22

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane