TERZO PENSIERO SULPL IPOTESI NUOVO CNL - ULTIMA BEFFA FIRMATA DA cgil, cisl, uil e csa A DANNO E SULLE SPALLE DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA!
IPOTESI RINNOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021
ANALISI Sezione Polizia Locale – sarà davvero così remunerativo come cgil,cisl, uil e csa affermano??!!anche sul giuridico?!e le risorse dei fondi saranno sufficienti!- SECONDO NOI NO!!!
- 96 Progressione Area Istruttori che risultano titolari di funzioni di coordinamento “differenza stipendiale” incrementata di € 350;
Art.97 “Indennità di funzione” gli Enti possono erogare fino ad un massimo € 3000 annui lordi elevabile fino ad un massimo di €4000 per il personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (E.Q.), tutto demandato alla contrattazione integrativa. Ancora una volta tutto demandato alla volontà degli Enti ed alla contrattazione decentrata con disparità di trattamento dovuta alla capienza del fondo ex art.15 CNL, ciò determinerà diversità di trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni.
- 98 “utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” cosa prevedeva l’art. 56 quater CNL 21 maggio 2018: Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada:
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti…omissis…a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; ecco la nuova formulazione: 2. Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018. Compressa e cancellata la facoltà dei lavoratori di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche, già riconosciuta dalla giurisprudenza in diverse sentenze;
- Incremento di € 16,66 mensili lordi dell’indennità di vigilanza – Art.99 - queste risorse saranno sufficienti a pagare l’aumento delle bollette delle Famiglie dei Lavoratori della P.L.!!!!
- Indennità di servizio esterno Art. 100, ancora forbici salariali incrementata da €1,00 a 15,00. Ancora una volta il dettato contrattuale determinerà diversità di trattamento tra lavoratori che svolgono il medesimo servizio, sarà infatti la capienza del fondo di ciascun Ente che determinerà il valore dell’indennità di servizio esterno.
- Lavoro festivo infrasettimanale art.30 Comma 4 lett.d): “d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.” Ancora compressione della volontà del lavoratore di poter usufruire del corrispondente riposo compensativo infatti tanto prevede l’art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie alla lettera ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
- Queste le risorse di incremento del fondo art. 79 b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
- Perché per il personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziale è stato così previsto e nulla per la Polizia Locale: Art. 105 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziali 1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire all’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate. Perché si sono dimenticati che anche la Polizia Locale per effettuare il regolare servizio ha necessità di indossare abiti da lavoro (l’uniforme) e soprattutto i dispositivi di sicurezza e quindi nulla hanno previsto in tal senso. Dov’erano i sindacati confederali!? E il CSA!?!?!
- Strano che le Sezioni speciali da una - per la Polizia Locale - siano passate a quattro? Ognuno tragga le proprie considerazioni!
I LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE SAPRANNO ANALIZZARE QUANTO SOPRA!!!!
NOI DICIAMO SEMPRE LA VERITA’
contratto_e_Polizia_Locale.docx
contratto_e_Polizia_Locale.pdf
ipotesi_CCNL_Funzioni_locali_2019_2021.pdf