Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare La Corte di Cassazione, sezione lavoro,
- Pubblicato in Notizie flash
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 24100 depositata il 28 agosto 2025 ha affronta un tema di grande rilievo nella dialettica diritto‐lavoro: la relazione fra contestazione disciplinare tempestiva (o, come si dice, il principio di immediatezza) e la circostanza che il fatto contestato abbia anche rilievo penale. In particolare, l’ordinanza chiarisce che l’obbligo di contestare immediatamente non è violato se il datore di lavoro attende l’esito del procedimento penale per evitare incertezze, purché la contestazione intervenga quando i fatti appaiano “ragionevolmente sussistenti”. “il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all’esercizio del potere disciplinare a seguito dell’accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore (cfr. Cass. n. 24584 del 2007; Cass. n. 21546 del 2007; Cass. n. 282 del 2008; Cass. n. 23739 del 2008; Cass. n. 25070 del 2013; Cass. n. 28974 del 2017); inoltre, non può essere trascurato che: da un canto, per condiviso principio, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito (da ultimo, Cass. n. 14726 del 2024; in precedenza: Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006) e, come ogni apprezzamento di fatto, è sottratto al sindacato di questa Corte al di fuori dei casi di motivazione al di sotto del cd. minimum costituzionale ovvero nei ristretti limiti imposti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (doglianze neanche prospettate col motivo in esame); d’altro canto, quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (Cass. n. 5057 del 2016; Cass. n. 27069 del 2018); infatti, il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. n. 1101 del 2007 e n. 241 del 2006);”