S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
38 anni a difesa della categoria

rsu spostamento illegittimo

Sezioni Lavoro Sentenza 31654/2024 Impiego Pubblico - Funzioni Centrali – Comportamento antisindacale – Trasferimento RSU La Corte richiama l'art. 22 della legge n. 300 del 1970 che dispone "Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza". Per la Corte l'adattamento della norma al contesto del pubblico impiego si attua sostituendo alla nozione di "unità produttiva" quella, più appropriata, di "sede di lavoro" (Cass. n. 14196/2016; nel caso qui in esame si tratta di un trasferimento del lavoratore da Olbia a Cagliari). Per quanto riguarda il rapporto tra tutela sindacale garantita dall'art. 22 della legge n. 300 del 1970 Sede: via Città di Milano, 34 Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; tel.: 3493578132 COORDINAMENTO TERRITORIALE BARI - BAT e valutazione dell'incompatibilità ambientale della permanenza del pubblico impiegato presso una determinata sede di lavoro, è stato di recente affermato che " in mancanza del previsto nulla osta non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti del dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacalità; ciò, in quanto le suddette ragioni di incompatibilità, addotte a giustificazione del provvedimento di trasferimento, non possono condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale" (Cass. n. 15548/2023). La Corte infine precisa che nel caso di specie non si versa nell' ipotesi di trasferimento obbligatorio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001, posto che, al momento del contestato trasferimento, il procedimento penale era ancora nella fase delle indagini preliminari, essendo intervenuto il rinvio a giudizio del lavoratore successivamente.

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