Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32113 Impiego pubblico – dipendenti turnisti –
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Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32113 Impiego pubblico – dipendenti turnisti –
In tema di pubblico impiego privatizzato i dipendenti turnisti, superate le 6 ore lavorative hanno
automaticamente diritto alla pausa pranzo, e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle
concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro, anche in assenza della richiesta esplicita del
lavoratore e hanno diritto a fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. I giudici di merito, respingevano il ricorso dei
ricorrenti, infermieri turnisti, che chiedevano, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001-2010, dei
buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul
presupposto che costoro non avessero mai chiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori
dell’orario di lavoro- con interruzione del turno per la pausa pranzo ed il prolungamento dello
stesso per una durata pari all’operata interruzione- e della monetizzabilità del pasto. La Cassazione
accoglie il ricorso dei dipendenti turnisti, ribadendo il principio secondo cui In tema di pubblico
impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, è diretta a conciliare le esigenze del servizio
con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per
proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente
previsto per la fruizione del beneficio.