Sezione Lavoro Sentenza n. 23674 del 28/7/2022 Impiego pubblico – licenziamento –– superamento periodo di comporto – accoglimento ricorso
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Sezione Lavoro Sentenza n. 23674 del 28/7/2022 Impiego pubblico – licenziamento –– superamento
periodo di comporto – accoglimento ricorso
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, non ritenendo provata la volontà dell’interessata di
richiedere le ferie prima dell’esaurimento del periodo di conservazione del posto. La ricorrente censura la
sentenza di appello in quanto, nel ritenere legittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto che il recesso
era stato intimato l'ultimo giorno del comporto. La Cassazione per consolidata giurisprudenza ritiene il
motivo fondato considerando nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro,
prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto, muovendo dal combinato disposto dell'articolo 2110
c.c., comma 2 con l'articolo 1418 c.c. si evidenzia che il carattere imperativo della norma, non consente
soluzioni diverse. Pertanto, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio
del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione
collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui
all'articolo 2110 c.c., comma 2. che, in quanto tale, è volta a tutelare il diritto al lavoro e alla salute. Per la
sentenza, infatti, “la salute non può essere adeguatamente protetta se non all'interno di tempi sicuri entro
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i quali il dipendente, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore
di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro”.