S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
38 anni a difesa della categoria

UN' ALTRA OCCASIONE PERSA DEL LEGISLATORE SUL DECRETO SICUREZZA - NELLA FUTURA LEGGE NON E' SCRITTO MA SULLE INDICAZIONI DEI DOSSIERS CAMERA E SENATO SI !!! ECCO LE MANINE DEI FUNZIONARI DEL MINSTERO CHE TORNANO AD OPERARE CONTRO LA POLIZIA LOCALE

DOSSIER SENATO PROVENIENTE DALLA CAMERA SUL DECRETO SICUREZZA

DISEGNO DI LEGGE 1236

 

 SULPL TRICOLORE

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

VIALE GRAMSCI, 265 - 41122 MODENA

T.M. 3357733777 – email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Al Presidente del Consiglio

Ai Ministri della Giustizia - della Difesa - dell'Interno

Ai Presidenti di Camera e Senato

Ai Presidenti della I Commissione Affari Costituzionali di entrambe le Camere

Ai Servizi dip. studi Giustizia e Dip. Istituzioni

 

Modena, 3 ottobre 2024

Questa organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa della Polizia Locale Italiana, con riferimento al Ddl 1236, titolato:” Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” e già approvato dalla Camera dei Deputati, partendo dall’analisi del Ddl superiore riguardante particolari disposizioni: Art. 28. (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza) 1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio…omissis;

L’art. 28 del Ddl 1236 prevede il porto e la detenzione di armi con riferimento agli artt.17 e 18 del TU sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n.690, in buona sostanza cosa prevedono le norme superiori:

 Art. 17. Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città…..omissis

Art. 18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto….omissis.

Dalla lettura delle norme superiori le disposizioni del porto e detenzione delle armi previste dall’art.28 del Ddl 1236 non si rileva nessuna differenza tra gli appartenenti alle varie forze di Polizia la conditio sine qua non è la qualifica di Agente e/o Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Ciò che ci lascia perplessi è quando riportato nel dossier XIX legislatura del 5 settembre 2024, il quale al preambolo riguardante l’art.28 così recita:” A tal fine, il comma 1 precisa che si tratta degli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 690 del 1907). Si tratta del personale delle Forze di polizia (e cioè, attualmente, carabinieri, agenti della polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria).

In proposito, si ricorda che in base a norme specifiche anche al personale di altri corpi è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, quali ad esempio gli appartenenti alla polizia municipale (legge n. 65 del 1986, art. 5). Dalla formulazione della norma, che compie un rinvio specifico agli articoli richiamati e non si limita quindi a richiamare in termini generali “gli agenti di pubblica sicurezza”, sembra quindi desumersi che l’ambito di applicazione della disposizione in esame riguardi esclusivamente il personale delle citate Forze di polizia e non quello di ulteriori corpi cui sia attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Anche i servizi studi del dipartimento di giustizia e del dipartimento istituzioni usano il condizionale usando la frase “ sembra quindi desumersi”, ancora una volta quindi la Polizia Locale Italiana pur avendo le stesse qualifiche delle altre forze di Polizia, nel caso di specie la qualifica di P.S., usiamo il condizionale anche noi, sembrerebbe esclusa dalle disposizioni superiori in materia di porto e detenzioni di armi.

La nostra sicurezza è garantita e salvaguardata solo nell’ambito del territorio dell’Ente di appartenenza, perché oltre il confine territoriale siamo al sicuro, sic! E per le Comunità ? Non è forse meglio avere più agenti che credono nella propria professionalità, nel bene comune e operano per l’interesse dell’Italia e del territorio pronti alla difesa e per tutelare l’incolumità dei nostri Cittadini!

Noi crediamo che ormai la Polizia Locale Italiana, abbia conquistato i galloni sul campo e con azioni, operazioni, interventi diuturni garantisce al pari delle altre forze di Polizia la sicurezza, anzi in alcune realtà è solo la Polizia Locale che garantisce l’ordinato convivere civile.

Ancora una volta, l’ennesima, si cerca di discriminare le donne e gli uomini della Polizia Locale Italiana che svolgono ed hanno le qualifiche di Polizia per conto dello Stato e della Repubblica Italiana.

Chiede al Governo di voler eliminare ogni dubbio interpretativo sul Ddl e di voler eliminare l’ennesima discriminazione per gli appartenenti alla Polizia Locale Italiana riconoscendo anche ad essi il diritto di cui all’art.28 della stessa norma.

Seguiremo con la consueta attenzione l’evolversi della situazione e come al solito non lasceremo nulla, di quanto è lecito, intentato, nelle sedi e nelle forme previste dal nostro Ordinamento.

Il Segretario Generale Mario Assirelli

Il Segretario Generale Responsabile Ufficio Legislativo Giuseppe Bonfilio

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