Sez. Lavoro Sentenza n. 31738 del 4/11/2021 Pubblico impiego – enti locali – compensi per mansioni aggiuntive
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Sez. Lavoro Sentenza n. 31738 del 4/11/2021 Pubblico impiego – enti locali – compensi per
mansioni aggiuntive
Un dipendente comunale inquadrato come "operatore di servizi socio-educativi" cat. B3 C.C.N.L.
comparto Enti Locali ricorre al giudice di merito per rivendicare il pagamento della retribuzione in
via equitativa per aver svolto mansioni aggiuntive alla qualifica di appartenenza prevista
dall'Allegato A C.C.N.L. 1998-2001. La Corte di Cassazione riforma la sentenza della Corte di appello
che aveva riconosciuto indebitamente un compenso aggiuntivo agli operatori di servizi socioeducativi, per aver svolto attività di pulizie nelle scuole del comune in modo sistematico e non
saltuario. Per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali, infatti, il C.C.N.L. 31/3/1999 di
revisione del sistema di classificazione del personale prevede l'articolazione dello stesso in quattro
categorie contrattuali e non è possibile rivendicare compensi aggiuntivi ove tutte le mansioni
ascrivibili a ciascuna categoria, sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti.
L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo
dell'oggetto del contratto di lavoro. La prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora
la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già quando a fronte di un inquadramento
che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il
suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito
riconducibile alla qualifica di assunzione.