S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
39 anni a difesa della categoria

L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle mansioni superiori?

L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle
mansioni superiori?
Premesso che:
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del CCNL 21/05/2018 le posizioni organizzative possono
essere assegnate – di regola - esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria “D”, sulla base e per
effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui un Comune sia privo di
posizioni di categoria “D”, l’incarico può essere conferito ai dipendenti classificati nelle categorie “C” o “B”;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo
della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici
mensilità;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei
comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria “D”, ove tuttavia
non siano in servizio dipendenti di categoria “D”, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti
inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione
organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire
l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie
capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in
cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria “D”. In quest’ultima ipotesi, è orientamento consolidato di questa
Agenzia che la determinazione della retribuzione di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di cui all’art.
15 comma 2, potendo così variare da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 16.000.
Nello specifico del quesito, ossia se tra i compensi spettanti all’incaricato di posizione organizzativa di
categoria “C”, possano essere riconosciute anche le “mansioni superiori”, si evidenzia che l’art. 17, comma
5, del medesimo CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, in ordine al trattamento economico spettante
al lavoratore, in applicazione della speciale disciplina derogatoria prevista dal comma 3 del medesimo
articolo, ha dettato una disciplina specifica, prevedendo che al dipendente deve essere erogata la sola
retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa che viene conferita al
dipendente di categoria “C” nonché, sussistendone i presupposti, anche i compensi aggiuntivi dell’art.18 del
medesimo CCNL del 21/05/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso
quello per mansioni superiori, di cui all’art. 8 del CCNL del 14/09/2000. Si ritiene, comunque, che siano
sempre fatti salvi i casi in cui sussistano i presupposti di legge di cui all'art 52, comma 2, del Dlgs 165/01

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