FUNZIONI LOCALI: IL DIRIGENTE PUÒ POSTICIPARE I 15 GIORNI DI CONGEDO MATRIMONIALE
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FUNZIONI LOCALI: IL DIRIGENTE PUÒ POSTICIPARE I 15 GIORNI DI CONGEDO MATRIMONIALELa norma contenuta nell’art. 19, comma 2 del 17.12.2020, rispetto alle previgenti specifiche disposizioni, rispettivamente previste per i destinatari del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali, ha introdotto, definendo l’istituto all’interno del Titolo delle disposizioni comuni, la possibilità di fruire del periodo di congedo matrimoniale entro un arco temporale piuttosto lungo (45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio). Questa precisazione ha risolto molte problematiche interpretative per quelle fattispecie per le quali, per particolari esigenze, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo o comunque in coincidenza con la data di celebrazione del matrimonio.