Pensione quota 103: procedure di liquidazione - COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA: SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO A INPS
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Pensione quota 103: procedure di liquidazione
L'INPS ha reso noto di aver aggiornato le procedure di liquidazione per la pensione quota 103
L'INPS, con comunicato stampa dell'11 maggio 2023, ha reso noto l'aggiornamento delle procedure di
liquidazione per la "pensione anticipata flessibile con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi", la
cosiddetta Quota 103.
Ad essere aggiornate, in particolare, le procedure per la definizione delle domande di Quota 103 "dei
lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive gestite
dall'INPS nonché alla Gestione separata".
Quota 103: requisiti
I requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi), ricorda l'istituto, devono
essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Pensione quota 103: accesso e decorrenza
Il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l'accesso alla pensione
in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra:
• dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da
datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza
della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
• dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni (articolo 1, comma 2 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); la decorrenza
della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.
Restano, ad ogni modo, confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola,
rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell'anno di raggiungimento dei requisiti, che si
considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l'anno solare.
PENSIONAMENTO, IN GU IL DECRETO PER L’INCENTIVO AL POSTICIPO
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2023, in materia di incentivi al
posticipo del pensionamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso. Il
provvedimento da attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge
n. 197/2022) per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103. Questi soggetti possono infatti
rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, ricevendo in cambio l’intero importo contributivo in busta paga. Le
somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi.
COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA: SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO A INPS
Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dalla stessa data, le funzioni svolte dalle commissioni sono state
trasferite all'INPS. Dal 1° giugno 2023, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale elencate
nel messaggio 18 maggio 2023, n. 1834 dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità
telematica.