S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
38 anni a difesa della categoria

CONGEDO PARENTALE LE NOVITA' DEL 2023

Congedo Parentale: tutte le novità del 2023
Si ricorda che il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano
un rapporto di lavoro in corso.
L’indennità, invece, non spetta a:
• genitori disoccupati o sospesi;
• genitori lavoratori domestici;
• genitori lavoratori a domicilio.
Nello specifico si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale
destinata a:
• madri lavoratrici dipendenti
• padri lavoratori dipendenti
Tuttavia questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata all’80 per cento:
• in alternativa tra loro
• e nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento
alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di
paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Restano inoltre in vigore tutte le altre novità in materia di congedo parentale introdotte dal decreto
conciliazione vita-lavoro (Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.)
Con questo testo il diritto all’indennità risulta esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni
precedentemente previsti, e con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente
possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
In presenza di un solo genitore o di un genitore con affidamento esclusivo, la durata massima del congedo
per i figli fino a 12 anni di età, passa da 10 a 11 mesi.
Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede infatti che siano equiparati ai genitori
naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.
Infine il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo
indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino
all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della
indennità.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata
dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai
agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori
iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso
il servizio dedicato (previa registrazione/accesso con credenziali). Il menu del servizio si articola nelle
seguenti voci:
informazioni – pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in
caso di parto, adozione o affidamento;
manuali – pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di
“acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
acquisizione domanda – funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di
congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
annullamento domande – funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
consultazione domande – funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate
all’INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
• Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane