S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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Sezione Lavoro Sentenza n. 19773 del 20/6/2022 Impiego pubblico – comparto enti Pubblici non economici – mansioni superiori – differenze retributive – indennità di posizione e responsabilità specifica

Sezione Lavoro Sentenza n. 19773 del 20/6/2022 Impiego pubblico – comparto enti Pubblici non
economici – mansioni superiori – differenze retributive – indennità di posizione e responsabilità specifica
- rigetto ricorso
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dall’I.N.P.S. nei confronti di un suo dipendente che si
era visto accertare dai giudici di merito il diritto alle differenze retributive comprensive dell’indennità di
posizione e di responsabilità specifica per aver svolto di fatto e ininterrottamente compiti di mansioni
superiori correlate alla posizione organizzativa che le prevedeva. La Suprema Corte dichiara l’infondatezza
dei motivi del ricorrente chiarendo che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al
compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, nella misura indicata nel
D.Lgs n.
165/2001,
art. 525, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle
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mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi (Accordo Quadro 22/10/2001, CCNL Enti pubblici non
economici 1998-2001) , né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla
contrattazione collettiva, “posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del
legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro
prestato, in ossequio al principio di cui
all'art. 36 Cost.". La Corte infatti specifica che ove il dipendente
venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita
dall'ente e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento
formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente
alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare
l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

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