In un periodo in cui i famigerati pareri dell’ARAN sono sempre più in voga; dal momento che tante Amministrazioni prendono come Vangelo il contenuto dei suddetti pareri, giova ricordare e ribadire che:
1) non sono e non rappresentano altro che pareri, certamente autorevoli ma per nulla vincolanti;
2) meno che meno acquistano valore di interpretazione autentica;
3) non costituiscono assolutamente una fonte del diritto, quindi non possono disporre in merito all’efficacia di clausole contrattuali.
I suoi pareri di natura meramente consultiva, in quanto tali, hanno solo una funzione di interpretazione di una clausola contrattuale poco chiara. Essi sono dunque privi di qualsivoglia valenza giuridica, e in tutta libertà si può quindi scegliere... se seguirli o meno!
Alcune Amministrazioni, addirittura, li citano tra le fonti normative all'interno dei contratti decentrati o atti pubblici di varia natura, elevandoli inappropriatamente a Fonti di Dirittohttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t52/1/16/1f923.png");">? E a proposito di #parerifici...https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t20/1/16/2b07.png");">⬇️
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/25-02-2016-esiste-…
Relazione Tecnica
Premessa
In riferimento all’art. 57 del C.p.P. è necessario rimuove una serie di limiti di operatività imposti all’operatore di polizia locale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Limiti derivanti dall’interpretazione del combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 65 e dell’art. 57 del c.p.p.
In base alla lettura abbinata delle due norme, allo stato attuale tutti gli addetti della polizia locale quando svolgono funzioni di p.g., sia in qualità di agenti che in qualità di ufficiali, sono soggetti:
a) al limite territoriale (previsto dall’art. 5 , comma 1, lett. a, della legge n. 65 e dall’art. 57, comma 2. c.p.p.);
b) al limite dell’orario di lavoro (previsto dall’art. 57, comma 2, c.p.p);
c) al limite delle proprie attribuzioni (previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a, della legge n. 65).
Oltre a questi limiti i responsabili del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo, in base al comma 3 dell’art. 57 cpp, sottostanno all’ulteriore limite <<del servizio cui sono destinate>> che li ha fatti ritenere assoggettati ad una competenza “specifica o settoriale”, cioè limitata alle tipologie di reato connesse alle materie di competenza.
Per cui onde regolamentare definitivamente tale articolo ( cosa che voleva fare anche il legislatore – Ministro Vassalli – nei termini e poteri concessi dal Legislatore all’articolo 7 della legge-delega; infatti tale delega prevedeva che entro 3 anni dall’entrata in vigore del Codice di procedura penale, il Governo della Repubblica poteva emanare con decreti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 2 e 3 per conforme parere della commissione ) è necessario modificarlo aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 57 cpp, i Comandanti, i Responsabili di area, gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti alla polizia locale, sono considerati Ufficiali di Polizia Giudiziaria a competenza generale, senza ulteriori limitazioni se non quelle legate al territorio della struttura di appartenenza. Analogo risultato è conseguito con la sostituzione operata sul testo della lettera b), del comma 2, dell’art. 57 cpp, in relazione all’estensione delle funzioni di polizia giudiziaria degli agenti della Polizia Locale.
Emendamento n. …….
All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
Onorevole Ministro, atteso che la S.V. sta elaborando “un pacchetto” di misure volte alla parziale, ma significativa, Riforma del Codice di Procedura Penale, e che in tale ambito pare sia al vaglio la possibilità di riformulare l’incidenza del ruolo della polizia giudiziaria, con la presente intendiamo sottoporLe una persistente e delicata questione che attiene le piene e più efficaci funzioni di p.g. dei circa 60.000 Operatori della polizia locale italiana, considerato che – risultarono ancor più indebolite dal Ministro di Grazia e Giustizia, On.le Giuliano Vassalli in seno all’ultima Riforma del Codice in parola - laddove ritenne di mantenere un spurio giuridico, danneggiando, purtroppo ed in primo luogo la Collettività, in termini di disservizio, e così pure gli stessi Operatori che si trovano continuamente esposti ad ogni ulteriore responsabilità, peraltro riconducibili al solo svolgimento del dovere.
Nella fattispecie intendiamo evidenziarLe le negative ricadute che riverberano dall’irrisolta questione dell’affido di funzioni di polizia giudiziaria agli addetti della polizia locale ex 2° e 3° comma dell’art. 57 c.p.p.; da tale articolato deriva, di fatto:
A nulla valsero le assicurazioni del predetto Guardasigilli che si impegnò ad emanare un tempestivo provvedimento, sia per risolvere la questione interpretativa, relativa alla sconveniente vetustà terminologica “guardie dei comuni”, tutt’ora contenuta nel 2° comma, sia all’interpretazione della effettività operativa; limitandosi ad emanare una circolare (allegata) con la quale rimuoveva le funzioni di polizia giudiziaria della polizia locale, definendo che:
assioma puntualmente sconfessato dalla richiamata recente sentenza della Corte Costituzionale.
Non deve sfuggire che, all’epoca, la questione fu subordinata ad un momento storico particolare, ove ancora poco attuale risultava la tendenza al decentramento, talché si ritenne “opportuno” limitare le funzioni di polizia giudiziaria delegati a Comuni e Provincie, senza tener conto dell’effettivo danno procurato ad un più efficace, efficiente ed economico controllo del Territorio.
In ogni caso la legge n°3 del 2001, ha recato l’allineamento delle responsabilità di tutte le Istituzioni rappresentative della Repubblica, quindi un nuovo e più pregnante impegno dei sindaci e presidenti di province sul fronte della sicurezza; precondizione caratterizzante la nostra richiesta di modifica del c.p.p. alla coeva Commissione che ad ogni buon fine inoltriamo affinché la S.V. abbia a valutare i veri e reali interessi che avevamo inteso rappresentare al Legislatore e allo stesso Ministro Vassalli.
Per quanto concerne la precipua azione del Sindacato, siamo ancor oggi indotti a rivendicare un costituzionale trattamento dei 60.000 Operatori della polizia locale italiana poiché tale “ibrido giuridico”li ha proiettati in una condizione abnorme, ove non di rado, e a seconda dell’interpretazione della norma in parola di questo o quel Magistrato, sono accusati di abusi e/o usurpazioni di funzioni/ufficio, laddove, per la repressione di gravi reati, intervengono fuori orario di servizio, o inversamente di omissioni allorquando, stante i suddetti giudizi, si sono astenuti dall’intervento; senza contare poi che l’impiego degli stessi Operatori non è, tutt’ora, neppure menzionato, ancorché oltremodo ricco di significato, nei provvedimenti governativi, leggasi ad esempio “pacchetto sicurezza” e successivi decreti.
In tale ottica, e stante la Sua dimostrata sensibilità ai temi che investono anche la dignità Umana, riteniamo che la S.V. possa azzerare questo insano modo di gestire le funzioni di p.g. ed il connesso barbaro mercato del lavoro, costituito dall’uso “a mezzo servizio” dei circa 60.000 lavoratori che svolgono il loro dovere vestendo una storica uniforme della vera e unica Polizia di Prossimità, comunque, rappresentativa della Repubblica italiana.
In pratica un Suo intervento correttivo, nel senso appresso descritto, oltreché dare una più compiuta ed efficace repressione dei reati a vantaggio della Collettività, porrebbe fine a quello stato indefinito di ibrida sospensione funzionale in cui versa una intera Categoria di Operatori della sicurezza, e al contempo precorrerebbe ciò che più volte è stato enunciato, da tutte le Forze presenti in Parlamento (Destra – Sinistra e Centro) nella miriade di progetti di Riforma della Legge 65/86, tutt’ora al vaglio della 1^ Commissione Affari Costituzionali nonchè dell'Esecutivo giallo - verde.
Per quanto, e con l’auspicio di considerazione, il S.U.L.P.L., si pregia indicarLe una possibile rimodulazione dell’art. 57 del codice di procedura penale che, secondo le richiamate esigenze, potrebbe essere cosi riformulato:
Peraltro, non andrebbe dimenticato di variare, adeguandola ai tempi, la qualità del Sindaco, del tutto anacronisticamente rappresentata nel I comma lett. C dell’art. 57, e di prevedere l’istituzione (ex art. 56 codice procedura penale) di sezioni/aliquote della polizia locale presso le Procure poiché da decenni, in ogni caso e particolarmente nelle grandi e medie Città, gli Operatori della polizia locale costituiscono, essendo perennemente distaccati alle Procure, una forza rilevante in continua disponibilità dell’A.G..
Il Segretario Generale
art. 57 Vassalli - allora per allora - sempre presente il SULPL
