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RIFORMA

Polizia Locale, la riforma passa in commissione al Senato: bodycam, taser, porto d’armi fuori servizio e tutele. Ecco cosa cambia davvero per gli agenti.

La riforma della Polizia locale compie un altro passo verso il traguardo. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento dei corpi comunali, provinciali e metropolitani, il testo A.S. 1903 presentato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e già licenziato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026 con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti. Il provvedimento, trasmesso a Palazzo Madama il 15 maggio, è stato esaminato congiuntamente ai disegni di legge 610, 704 e 883, con il senatore Della Porta come relatore, e ora attende soltanto il voto dell’Aula del Senato.

Si tratta del primo intervento organico sulla materia dopo la legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, rimasta in vigore per quarant’anni nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione e la trasformazione radicale dei compiti affidati agli operatori. Un dato emerso nelle audizioni al Senato fotografa l’urgenza: secondo l’ANCI, tra il 2009 e il 2024 gli agenti di Polizia locale in Italia sono scesi da 59.917 a 48.458 unità, mentre le attività richieste, dalla sicurezza urbana alla polizia stradale, sono aumentate.

Come funziona la delega e quali sono i tempi

Essendo una legge delega, il testo non modifica direttamente le regole operative. Una volta approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo avrà dodici mesi per adottare uno o più decreti legislativi che riscriveranno la disciplina statale, con ulteriori dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto per eventuali disposizioni integrative e correttive.

La procedura è articolata. I decreti saranno adottati su proposta del ministro dell’Interno, di concerto con i ministri per la Pubblica amministrazione, per gli Affari regionali, della Giustizia e dell’Economia, previa intesa in Conferenza unificata e parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni. Gli schemi passeranno poi alle Camere, dove le commissioni competenti avranno 60 giorni per esprimersi. Se il Governo non intenderà adeguarsi ai rilievi parlamentari, dovrà ritrasmettere i testi con le proprie osservazioni e attendere un parere definitivo entro dieci giorni. È prevista anche una proroga automatica di 90 giorni del termine di delega qualora i pareri parlamentari scadano nei trenta giorni precedenti la scadenza.

Funzioni chiare e distinzione dalle Forze di polizia dello Stato

Il primo principio direttivo riguarda l’individuazione delle funzioni di polizia locale di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dell’articolo 118 della Costituzione. Il testo ribadisce con nettezza il mantenimento della distinzione tra le funzioni della Polizia locale e quelle delle Forze di polizia dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 121 del 1981 e del decreto legislativo 177 del 2016. Nessuna sovrapposizione, dunque, ma un riconoscimento della specifica professionalità degli operatori.

Qualifica di agente di pubblica sicurezza: quando non può essere conferita

La delega disciplina le funzioni per cui viene attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per quest’ultima la competenza del prefetto. Vengono fissati con precisione i casi in cui la qualifica non può essere conferita e, se già attribuita, il prefetto ne dichiara la perdita:

  • mancato godimento dei diritti civili e politici;
  • condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, compresi i casi di patteggiamento o di esclusione della punibilità;
  • sottoposizione a misura di prevenzione;
  • espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;
  • destituzione o licenziamento per giusta causa da una pubblica amministrazione;
  • emersione di concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta, anche in assenza di condanna, quando lesiva dell’onore e del prestigio del corpo o socialmente pericolosa, anche in relazione al porto delle armi.

Le funzioni di polizia giudiziaria, quelle ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale saranno esercitati nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

Il comandante: selezione pubblica e incarico a tempo determinato

Un capitolo specifico è dedicato alla figura del comandante del corpo. I decreti dovranno disciplinare funzioni e requisiti di accesso, valorizzando l’esperienza maturata con pieno merito nel corpo di appartenenza da parte del personale in possesso dei requisiti professionali. La selezione avverrà tramite procedura pubblica affidata a commissioni tecniche, composte anche da chi abbia maturato una significativa esperienza nel settore e senza alcun compenso per i componenti, sulla base dei titoli richiesti per l’accesso alla dirigenza pubblica. L’incarico sarà a tempo determinato e il comandante risponderà direttamente al sindaco, al presidente della provincia o al sindaco metropolitano per l’attuazione delle direttive in materia di sicurezza urbana.

Contratto, carriere e nuove qualifiche

Sul fronte economico, la delega attribuisce alla contrattazione collettiva, tramite apposite sezioni per la Polizia locale nei contratti del comparto Funzioni locali e dell’area dirigenziale, la facoltà di destinare specifiche risorse al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale, comprese quelle derivanti da leggi che prevedono finanziamenti in favore del personale. Nelle stesse sezioni negoziali verranno riconosciuti i criteri di rappresentatività sindacale previsti dal decreto legislativo 165 del 2001.

Alla contrattazione nazionale è affidata anche la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario, con la relativa progressione di carriera e le declaratorie, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.

Causa di servizio ed equo indennizzo: le tutele arrivano dal 2027

Tra le novità più attese dalla categoria c’è l’introduzione, con efficacia non anteriore al 2027, di disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica. Il riferimento è all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza e all’erogazione dell’equo indennizzo, con la possibilità di istituire specifiche classi di rischio in base ai compiti svolti. Viene inoltre confermata l’applicazione al personale della disciplina sulle elargizioni e sui riconoscimenti per le vittime del dovere e i loro familiari.

Per la copertura si utilizzeranno le risorse dell’articolo 1, comma 995, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020). Qualora i decreti determinassero oneri non compensati, potranno essere emanati solo dopo l’entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le risorse necessarie. Per tutto il resto vale la clausola di invarianza finanziaria: nessun nuovo onere per la finanza pubblica.

Documento di valutazione dei rischi: aggressioni, TSO e spaccio

La delega interviene anche sulla sicurezza sul lavoro. Il documento di valutazione dei rischi redatto dalle amministrazioni locali dovrà contenere capitoli specifici dedicati ai rischi da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata connessi a trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, attività di presidio del territorio, posti di controllo e rilievo di sinistri, interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, contrasto del degrado urbano e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Patrocinio legale per chi usa le armi in servizio

Per il personale che agisce come agente di pubblica sicurezza o ufficiale e agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, è prevista la facoltà di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia, con spese a carico dell’ente, oppure dell’avvocatura dell’ente ove costituita. Il tutto in accordo con l’amministrazione, previa verifica dell’assenza di conflitti di interessi e della disponibilità in bilancio, con diritto di rivalsa dell’ente in caso di responsabilità per fatto doloso.

Collegamento con il 112, accesso al CED e alle banche dati

Un nodo storico della categoria trova risposta nella delega. I decreti disciplineranno le forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di Polizia locale, le procedure di accesso al Centro elaborazione dati del Viminale e le modalità di trasmissione al CED degli atti, delle informative e dei dati essenziali sulle notizie di reato prodotti dai corpi. L’accesso sarà regolato dai principi di onerosità, con spese a carico dell’ente locale salvo i cofinanziamenti regionali, di necessità, di selettività oggettiva e soggettiva e di garanzia della sicurezza informatica. Sempre con il principio di onerosità è previsto l’accesso ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico e della Motorizzazione.

Armamento e taser: porto d’armi anche fuori servizio

La delega disciplina l’armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, oltre agli strumenti di autodifesa. Vengono regolati addestramento, uso e porto delle armi senza licenza per ragioni di servizio, ma anche fuori dal servizio purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, o al di fuori di esso per esigenze di mobilità connesse al servizio e al luogo di dimora abituale, nonché nei casi di operazioni fuori territorio previsti dai regolamenti. Saranno definiti anche tenuta e custodia dell’armamento e i casi di revoca o sospensione dell’affidamento delle armi.

Bodycam, giubbotti antiproiettile e dispositivi di tutela

I regolamenti del servizio di Polizia locale, il cui contenuto minimo sarà rivisto dal Governo nel rispetto delle competenze regionali, dovranno individuare i dispositivi di tutela dell’incolumità del personale e le modalità di assegnazione. L’elenco è dettagliato: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi, giubbotti antitaglio e antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri strumenti di autotutela, comprese le bodycam, ovvero i dispositivi di videosorveglianza indossabili idonei a registrare l’attività operativa.

Operazioni fuori dal territorio comunale

I regolamenti disciplineranno i casi in cui gli operatori potranno agire al di fuori dell’ambito territoriale di competenza. Sono previste le operazioni di polizia giudiziaria d’iniziativa in caso di flagranza di reato commesso nel territorio dell’ente o degli enti associati, le missioni di collegamento o rappresentanza, il soccorso in caso di calamità e disastri e l’ausilio ad altri corpi di Polizia locale in occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di accordi o, nei casi d’urgenza, d’intesa tra le amministrazioni e con comunicazione al prefetto competente.

Concorsi e organici

Ai regolamenti spetterà anche la definizione dei requisiti minimi di ammissione ai concorsi pubblici per il reclutamento e la determinazione della dotazione organica del corpo e delle singole qualifiche, secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità e tenendo conto di popolazione, flussi anche stagionali, estensione e morfologia del territorio e caratteristiche socio-economiche delle comunità, nel rispetto dei parametri regionali e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il ruolo delle Regioni

I decreti fisseranno i principi generali e le disposizioni comuni sulla formazione e l’aggiornamento professionale, salva la potestà legislativa regionale sulla promozione di strutture formative anche interregionali e sul finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche per migliorare l’accesso alle banche dati e lo scambio di informazioni. Una clausola di salvaguardia garantisce l’applicazione compatibile con gli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Cosa succede ora

Con il via libera della commissione, il testo approda all’Aula del Senato. Se Palazzo Madama lo approverà senza modifiche, la legge delega sarà definitiva e si aprirà la fase dei decreti attuativi, quella in cui, come sottolineano sindacati e amministratori locali, si giocherà la partita vera su risorse, organici, banche dati e tutele. Eventuali modifiche comporterebbero invece un nuovo passaggio alla Camera. Per i quasi 50mila operatori dei corpi di Polizia locale italiani resta comunque il passaggio parlamentare più significativo degli ultimi quarant’anni.

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane

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