Conversione del DL 75/2023 (Decreto PA bis) in Legge 112/2023. Qui di seguito le previsioni riguardanti il Comparto:
Conversione del DL 75/2023 (Decreto PA bis) in Legge 112/2023. Qui di seguito le previsioni riguardanti il Comparto:
Articolo 28
Comma 1/bis: Riserva dei posti ni concorsi per dirigente comunale viene consentito ai Comuni di istituire una riserva di posti, non superiore al 50% dei posti a concorso per il reclutamento di personale dirigenziale, da destinare anche al personale non dirigenziale, che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio , anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.
Comma 1/ter: Utilizzo di personale presso altri Comuni , la disposizione, modificando l’art. 1, comma 557 – della Legge 311/2004, eleva da 15.000 a 25.000 abitanti entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di utilizzo nell’attività lavorativa dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, semprechè autorizzati dall’Amministrazione di provenienza.
L’art. 3/ter al comma 4/bis dispone che, per i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Province e le Città metropolitane le percentuali di cui ai commi 1 e 2 di cui richiamato articolo 3/ter sono incrementati rispettivamente al 20% delle facoltà assunzionali esercitabili per almeno una unità. Al fine di ridurre i tempi di accesso all’impiego alle assunzioni di cui al presente comma non si applicano le procedure di mobilità di cui agli artt. 34, comma 6, e 34/bis del D. Lgs. 165/2001.
Art. 28/Ter
Comma 1 lett. c) e comma 2 : La norma dispone che nei concorsi pubblici, con esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori. Restano esclusi dall’applicazione i concorsi pubblici banditi dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti locali e da Enti o Agenzie da questi controllati o partecipati che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore alle venti unità, i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le assunzioni a tempo determinato.
La Segreteria Generale