S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
38 anni a difesa della categoria

comunicazione al Ministro della Funzione Pubblica per il comparto di Polizia Locale

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Egr Sig. Ministro, come da incontro di stamani Le invio l’emendamento per riportare la Polizia Locale nel contratto di natura pubblico.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali». 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell’accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.
  2. Dall’attuazione della norma indicata al comma 2, lettera a), non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, al fine di assicurarne l’effettiva neutralità finanziaria del dispositivo, contestualmente alla attivazione del nuovo comparto di contrattazione ivi indicato, alle eventuali modificazioni al trattamento economico vigente, stabilite per taluni profili professionali, deve essere associata la contestuale individuazione e modifica dei criteri e parametri previsti per la determinazione del trattamento economico stabilito per altre categorie professionali del medesimo comparto, in modo da garantire l’invarianza della spesa.

Analisi delle motivazioni:

Il SULPL Sindacato di Categoria non può che ribadire che il Contratto vigente è il vero problema! In Italia, la Polizia Locale continua ad essere inquadrata con il contratto di natura privata degli Enti Locali, pensiamo solamente alla produttività di un Organo di Polizia privatizzato o gestito per interessi privati (!), pur svolgendo compiti di natura pubblica. Andiamo per ordine, le norme del contratto di diritto comune vigente per gli operatori di Polizia Locale è quello del comparto Funzioni Locali. Ci perdoneranno i lavoratori dei comuni delle ex Province (!) delle Città Metropolitane e delle Regioni, ma i Poliziotti Locali svolgono le stesse funzioni degli addetti all’anagrafe, ovvero al manutentivo ecc.? Certamente No!! Ergo riteniamo che chi svolge le funzioni di Polizia deve essere destinatario di norme ad hoc, più idonee alla funzione pubblica svolta rispetto al restante personale dipendente degli Enti Locali.

Quali dei restanti dei lavoratori del comparto e di quelle delle amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001, agisce alle dipendenze di tre Autorità? ( ….I poliziotti Locali, a seconda delle funzioni, eseguono le disposizioni alle dirette dipendenze dell’Autorità Giudiziaria, non solo di quella del posto in cui lavorano, dell’Autorità Provinciale e Locale di Pubblica Sicurezza e di quella Locale di Sanità Pubblica, Protezione Civile), la risposta è semplice nessuno.

Mentre guarda caso gli appartenenti alle altre forze di Polizia rispondono e sono obbligati ad obbedire al pari degli appartenenti alle Polizie Locali (non obbedire significa in alcuni casi violazione del codice penale) alle stesse Autorità.

Quali dei dipendenti Comunali ha bisogno di Lex specialis che individui lo status giuridico, che determini le funzioni, i segni distintivi e gradi?... solo i poliziotti Locali e quali devono seguire le leggi regionali anch’esse deputate ad emanazioni di norme regolanti!

Riteniamo che, solo attraverso il contratto di natura pubblicistica, si possano realmente valorizzare, rispetto all’Ente locale di appartenenza, le professionalità e le esperienze acquisite in questo settore particolare che ha necessità assoluta di una gerarchia, una catena di comando stabilita dalle norme e dal dettato contrattuale pubblico. La proposta di modifica d’inquadramento ripercorre l’evoluzione normativa che ha visto estrapolare dai contratti di diritto privato quelle figure professionali che svolgono funzioni di diritto pubblico come già avvenuto per le Forze di polizia, i militari, i magistrati, i professori universitari e negli ultimi tempi anche il personale dei Vigili del Fuoco e il personale direttivo della Polizia Penitenziaria. Per tutte queste figure, infatti, sono state previsti due distinti e specifici comparti di contrattazione, uno per il personale attualmente inquadrato nei ruoli dirigenziali e l’altro per il restante personale. Sarebbe auspicabile, quindi, che gli stessi principi e criteri siano adottati per la Polizia Locale attraverso l’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Tanto sostiene anche il Consiglio d’Europa nella Raccomandazione 80 (2000) e 152 (2004) ed infine nella Risoluzione 180 (2004) ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Locale in Europa come organo fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini in cooperazione con le altre categorie professionali che operano in questo settore.

Noi ribadiamo che con il Contratto pubblicistico non finiremo sotto il ministero dell’Interno, ma i nostri datori di lavoro saranno sempre i Sindaci e il ministero della Funzione Pubblica, ma considerando che svolgiamo una Funzione Pubblica e di Polizia non si capisce come si possa volerci tenere per forza come se fossimo impiegati generici, senza riconoscimento della specialità alla pari con le altre polizie sotto la gestione di un’agenzia privata l’ARAN!

I problemi principali dei lavoratori della Polizia Locale che ne determinano la ricaduta del servizio sulle Comunità, possono essere riassunti in quattro punti fondamentali:

1) IL COMPARTO CONTRATTUALE E LO STATUS GIURIDICO DI DIPENDENTE COMUNALE:

  1. a) Oggi il Comparto contrattuale di lavoro è legato al tipo di datore di lavoro e non al lavoro svolto, dunque siccome il “padrone” è il Sindaco o il Presidente della Regione, il poliziotto locale viene inserito nel comparto Funzioni Locali e non già in un Comparto di Sicurezza (locale o statale che sia !!!), ovvero secondo il tipo di lavoro svolto.
  2. b) Il Contratto di lavoro è lo stesso, uguale per tutti i dipendenti degli enti locali/regioni, ma i poliziotti locali fanno un altro lavoro ed hanno ben altre responsabilità e dunque l’organizzazione del lavoro è completamente diversa. Il dipendente tecnico/amministrativo delle Regioni/Enti Locali non deve lavorare di notte o fare i turni e neanche lavorare i festivi o a Capodanno, mentre ai poliziotti locali vengono chiesti questi tipi di orari anche h24.

Negli ultimi 20 anni, il Contratto di lavoro degli Enti Locali è riuscito a creare solo problemi organizzativi piuttosto che a risolverli.

  1. c) Gli istituti contrattuali, validi per i dipendenti tecnico/amministrativi sono inefficaci ed inservibili per chi deve occuparsi prioritariamente sicurezza (si pensi al salario accessorio, ad esempio la produttività, se fosse stata davvero applicata come previsto dal CCNL ai poliziotti locali, avremmo dovuto applicare il principio ‘più fanno multe più guadagnano di salario accessorio’, principio inaccettabile in una società democratica !!!)

2) IN PENSIONE A 67 ANNI:

  1. a) come si fa a correre dietro ad un ladro, a salire su una impalcatura per controllare un cantiere, fare viabilità sette ore in piedi sotto sole, neve o pioggia…… dai 60 a 67 anni ? E siccome l’età media, senza più assunzioni da parte degli Enti Locali, è di 45/55 anni, fra 10 anni avremo Corpi di Polizia Locale fatti di “vecchietti”, forse davvero incapace (e sicuramente molto più ….lento) di poter intervenire per difendere cittadini e istituzioni.
  2. b) Il Consiglio d’Europa, non è certo un caso, ha dato nel 2004 come indirizzo agli Stati membri di riconoscere ai poliziotti locali lo stesso status giuridico e pensionabile riconosciuto agli altri appartenenti alle polizie statali. Ovviamente tutti l’hanno fatto già,…tranne l’Italia !!

3) IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO:

  1. a) Da pochi anni, anche questa garanzia professionale è stata tolta ai poliziotti locali, solo perchè è stata riconosciuta esclusivamente ai dipendenti del Comparto Sicurezza. Si trattava di una “polizza rischi”, in buona sostanza, tanto per fare un esempio, se uno prendeva un pugno da un delinquente e si rompeva i denti aveva il riconoscimento economico del danno derivante per motivi di servizio. Ma se si tolgono le garanzie sui rischi del lavoro, perché devono continuare a rischiare ? Solo l’anno scorso con il decreto Minniti è stata riprestinata tale norma facendo terminare, dopo 7 anni, l’ingiustizia prodotta nei confronti dei lavoratori del settore, ma dimenticando la pensione privilegiata.

4) GLI OSTACOLI BUROCRATICI ALL’ATTIVITÀ DI POLIZIA:

  1. a) la qualifica di polizia giudiziaria legata al territorio e all’orario di servizio (art. 57 cpp) non ha alcuna utilità all’interesse della Pubblica Amministrazione, in quanto limita solo la capacità, fuori dal servizio o dal territorio comunale, di poter intervenire come pubblico ufficiale per impedire un furto, uno scippo o una aggressione e difendere i cittadini malcapitati. E’ ovvio che si trattò, nel 1986, di una limitazione utilizzata da lobbies di altre polizie per limitare l’efficacia delle polizie locali.

Si pensi che oggi se si deve scortare dal Comune di appartenenza ad un altro, per esempio da Roma a Terracina una persona soggetta a tso (trattamento sanitario obbligatorio), secondo una circolare del Ministero dell’Interno, al confine di ogni Comune si deve fare il passaggio di consegna alla pattuglia territorialmente competente, dunque (sempre se si desse davvero retta a quella circolare) per portare un tso alla casa di cura di Terracina dovrebbero intervenire pattuglie di Roma, Ardea, Pomezia, Aprilia, Latina, Pontinia, Sabaudia, S. Felice circeo, Terracina,…. con buona grazia all’interesse generale del servizio per le Comunità !!

  1. b) il porto d’armi limitato al territorio comunale è un’altra assurdità, specie se immaginiamo come oggi sia cambiato il ruolo delle Polizie Locali e della delinquenza, che non rispetta certo i limiti territoriali !!! Si pensi che le Guardie Giurate, che non hanno compiti di polizia pubblica, non hanno questo limite !!!

IN CONCLUSIONE, poiché i poliziotti locali stanno nello stesso “calderone” contrattuale dei dipendenti tecnico/amministrativi degli Enti Locali e delle Regioni, e dunque hanno lo stesso status giuridico di chi mette timbri (per dirla alla Zalone e senza voler offendere nessuno) e fino a quando il passaggio di categoria poliziotto locale/dipendente amministrativo sarà possibile con una semplice dichiarazione di volontà dei lavoratori, sarà di fatto e di diritto praticamente impossibile poter ottenere la stessa previdenza e assistenza dei poliziotti statali.

Ecco perché come sindacato di Categoria  lottiamo per avere il Contratto di lavoro specifico per i poliziotti locali (Comparto della Sicurezza locale) e di diritto pubblico.

Le Polizie Locali, ormai impegnate sul territorio per la sicurezza urbana, ogni anno contano migliaia di feriti e persino dei caduti in servizio, ma in Italia sono solo considerati impiegati in divisa, alla stessa stregua di chi sta dietro ad uno sportello a mettere i timbri e dunque sprovvisti di tutele, addirittura con la riduzione dello stipendio in caso di assenza legata ad infortunio sul lavoro. Così siamo solo carne da macello. In questa confusione di ruoli, poi, succede che siamo chiamati a svolgere compiti e/o indagini di polizia senza avere accesso alle banche dati del Ministero degli Interni e senza neanche avere strumenti di difesa propria ed altrui come armi, in alcuni comuni, giubbotti, spray, distanziatore e tutti gli accessori necessari per garantire la sicurezza delle nostre comunità. In estrema sintesi NON AVERE UN CONTRATTO PUBBLICO E’ L’UNICO PROBLEMA DELLA POLIZIA LOCALE ITALIANA!!.

INFINE

Dopo ventotto anni, il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica con la modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma 1-quater: in deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali. Il Governo è delegato, entro dodici mesi, ad emanare uno o più decreti legislativi che disciplineranno i contenuti del rapporto di impiego del personale della polizia locale e del relativo trattamento economico. I principi e i criteri devono prevedere l’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell’accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Per ciascun procedimento, i decreti legislativi devono disciplinare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; mentre la delegazione trattante di parte sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni procedimento definirà le materie demandate alla disciplina della contrattazione, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge alla contrattazione per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico. Infatti il disegno ripercorre l’evoluzione normativa che ha visto estrapolare dai contratti di diritto privato sin dalla emanazione del provvedimento (decreto legislativo n. 29 del 1993) – attuale decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 3 – quelle figure professionali che svolgono funzioni di diritto pubblico applicando pertanto lo stesso principio che è stato adottato per le Forze di polizia ad ordinamento nazionale, e altre figure quali i magistrati e i professori universitari, e negli ultimi tempi il personale dei vigili del fuoco e il personale direttivo della polizia penitenziaria, prevedendo due distinti e specifici comparti di contrattazione, uno per il personale attualmente inquadrato nei ruoli dirigenziali e l’altro per il restante personale. Un contratto di diritto pubblico per gli operatori della polizia locale consente la stesura di norme idonee alla funzione pubblica svolta che sono radicalmente diverse rispetto al restante personale dipendente degli enti locali. Infatti, solo attraverso il contratto di natura pubblicistica, ovvero con un decreto del Presidente della Repubblica, si possono realmente valorizzare, rispetto all’ente locale di appartenenza, le professionalità e le esperienze acquisite in questo settore particolare che ha necessità di gerarchia e non certamente di mansioni ascrivibili, esigibili e quindi eseguibili.

Per tutti questi motivi la categoria deve uscire da questo CCNL e creare un suo contratto nazionale di lavoro PUBBLICO come ante 1993.

Distinti saluti

Il Segretario Generale S.U.L.P.L.
Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale

Mario Assirelli

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