S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
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L'interpello "nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working” profonda riflessione per quanto riguarda il comparto Funzioni Locali-di Claudio Musicò

Interpello 1-2023

L'interpello 1/2023 "nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working” ci spinge a fare una profonda riflessione per quanto riguarda il Pubblico Impiego e, nello specifico, nel comparto Funzioni Locali.

L'interpello della Confcommercio, in realtà, entra nello specifico sulla nomina di più Medici Competenti ma, il Ministero, nella risposta chiarisce alcuni aspetti che erano già noti ma, a parer nostro, sottovalutati: «(...) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».
Proviamo ad analizzare la risposta nelle parti che ci sembrano disapplicate da molti Comuni:
"Al riguardo, premesso che: (omissis)
l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione”
al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro
Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII,
indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi
alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le
politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze
relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di
verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte
del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento
del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o
accordi aziendali”;(omissis)"
L'aspetto che a parere del SULPL è da evidenziare è la parte che riguarda i sopralluoghi: "Al fine di
verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte
del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e
dei contratti collettivi"
Ma il Contratto cosa dice?
Capo II - Altre forme di lavoro a distanza - Art. 68 - Lavoro da remoto
6. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio, l’amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio
per effettuare la suddetta verifica.
Alla luce di quanto scritto, senza entrare nel merito di chi ha sottoscritto un accordo del genere, ci chiediamo quali siano le modalità di sopralluogo da parte di una qualsia Pubblica Amministrazione Locale  che debba far visita al dipendente che ha il proprio domicilio fuori dal Comune e, magari, a centinaia di KM di distanza. Considerato che il sopralluogo può essere richiesto anche dagli RLS, con quali modalità si effettua?
Ma questo non è tutto. Il sopralluogo e la verifica del luogo di lavoro dovrà limitarsi a quali controlli e quali certificazioni saranno richieste al Lavoratore? Forse una interpretazione autentica sarebbe utile che permetta a tutti i Lavoratori di accedere a tale istituto contrattuale senza il rischio di rendere inapplicabile tale norma.

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