S INDACATO U NITARIO L AVORATORI P OLIZIA L OCALE 
38 anni a difesa della categoria

FORSE, DOPO I DIVERSI ANNUNCI, ARRIVERÀ IL RINNOVO DEL CONTRATTO ENTI LOCALI: APPROVATO L’ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO SCADUTO NEL 2021

SULPL TRICOLORE

FORSE NE SAPREMO DI PIÙ DOPO IL 5 LUGLIO P.V.

 

Rinnovo Contratto Enti Locali: approvato l’atto di indirizzo integrativo
Arriva l’approvazione dell’atto di indirizzo integrativo per il Rinnovo del Contratto Enti Locali: un
passo avanti per la firma e la sottoscrizione definitiva.
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali riguarda il triennio 2019-2021, al
momento ancora in piena trattativa tra organizzazioni sindacali e ARAN.
Questo nuovo atto di indirizzo, che segue quello preliminare predisposto lo scorso anno nel
contratto delle Funzioni Locali, servirà a dirigere 
l’impiego delle risorse per la riforma degli
ordinamenti professionali e per lo sblocco dei fondi decentrati.
Restano comunque ancora alcune criticità da correggere, come il tema degli aumenti delle spese
che rischiano di compromettere le assunzioni future.
I maggiori oneri a carico dei bilanci (come gli adeguamenti del trattamento economico accessorio)
richiedono più risorse e un maggiore sostegno del Governo in modo da non comprimere la capacità
assunzionale degli enti che oggi è fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.


Il mese scorso si sono è ripresi i confronti con l’Aran sul rinnovo del contratto collettivo
nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. L’Aran nella bozza oggetto di
discussione ha presentato alcune modifiche relative alle materie oggetto di confronto e di
contrattazione integrativa, alla disciplina del trattamento economico del personale in distacco
sindacale e alle norme relative al welfare contrattuale e al trattamento di trasferta.
Abbiamo chiesto nell'ultimo incontro con i vertici di Aran modifiche al sistema di relazioni
sindacali,sull'informazione, sul lavoro da remoto e le modalità dello smart working, 
già previsti dalla legge 81/2017,

devono essere oggetto di contrattazione integrativa,
al fine di garantire la migliore tutela delle esigenze conciliative del lavoratore. 

Si è ritenuto di chiedere nel confronto tutte le materie oggetto di concertazione
nelle norme relative al personale educativo e docente nell’ambito di una rivisitazione
sistematica e complessiva del trattamento normo economico di questo personale;
Si è ribadito con forza che l’indicazione di una elevazione della maggiorazione oraria prevista
per il
turno prestato in giornata festiva infrasettimanale è una soluzione insufficiente e che
occorre, come più volte richiesto, operare una modifica direttamente sull’art. 24 comma 2 del
ccnl 14.9.2000
garantendo anche per il personale turnista che l’attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dia titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Per quanto riguarda la disciplina della malattia abbiamo sollevato un problema di
coordinamento tra quanto prevede il ccnl, che subordina la concessione degli ulteriori 18 mesi
di malattia alla richiesta del dipendente di procedere all’accertamento delle sue condizioni di
salute e quanto previsto dal DPR 171/2011 che chiama direttamente le amministrazioni ad
avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica nei casi di assenza del
dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei
contratti collettivi di riferimento.
Modifiche da apportate alla disciplina della trasferta presentata e in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio, al
dipendente oltre alla copertura assicurativa spetti anche il rimborso delle spese in base alle
tabelle Aci, ritenendo insufficiente la proposta di parametrare i rimborsi nei limiti del costo
che avrebbe sostenuto in caso di utilizzo del mezzo pubblico.
Sulla disciplina del
welfare integrativo abbiamo accolto con favore una nuova
formulazione che consente alle amministrazioni di associarsi in convenzione ovvero di aderire
ad una convenzione già esistente e che prevede il superamento del vincolo del precedente

F.P.
stanziamento attraverso l’utilizzo di quota parte del Fondo, con prioritario impiego delle
risorse derivanti dai piani di razionalizzazione. Tuttavia, visto che le quote potenzialmente
destinabili al welfare integrativo, stando al testo dell’art 16 dl 98/2011, ammonterebbero a non
più del 25 per cento dei risparmi certificati e ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge, è
chiaro che si tratterebbe di risorse comunque esigue. Quindi, in aggiunta a quanto proposto nel
testo, abbiamo chiesto nuovamente una previsione che impegni i bilanci degli enti.
Per quanto riguarda la revisione del sistema di classificazione si è nuovamente ribadito che la revisione

dell’ordinamento professionale non può
risolversi in un mero cambio nominale delle attuali categorie in Aree e in un aggiornamento
delle declaratorie ma deve garantire la valorizzazione professionale ed economica di quei
profili responsabili dell’esercizio di funzioni, alcune delle quali demandate dal livello statale
a quello locale (settore educativo-scolastico e polizia locale) che nel tempo hanno conosciuto
una evoluzione, anche in termini di titoli di studio richiesti per l’accesso, e, più in generale, a
livello di complessità operativa e responsabilità connesse. Abbiamo ribadito quindi la ferma
volontà di innestare sull’impianto proposto dall’Aran percorsi di sviluppo professionale per
“funzioni evolute”, anche in ragione del livello di specializzazione richiesto.

Vedremo cosa emergerà, anche da esterni tentiamo di fare passare dei concetti da tempo da noi richiesti nella nostra piattaforma contrattuale.

Regioni, Dipartimenti e Città Metropolitane